Ma la riduzione del capitale è rinviabile fino al bilancio 2025

Il vaccino pensato dal legislatore per la cura delle imprese colpite passa anche per la sterilizzazione delle perdite conseguite nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 per i prossimi cinque bilanci, ricominciando a sortire effetti solo in quello dell’esercizio 2025. È quanto prevede la riscrittura totale dell’articolo 6 del Dl 23/2020 da parte del comma 266 della legge di Bilancio 2021. La vecchia norma ha previsto la non applicabilità delle norme del Codice civile che obbligano le Srl e le Spa all’attuazione di operazioni che portino alla riduzione delle perdite se queste sono superiori ad un terzo del capitale sociale o sono al disotto del minimo legale, nonché delle disposizioni riguardanti le cause di scioglimento legate, sempre alla riduzione del capitale sociale. Queste deroghe, sono applicabili solo per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi dal 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del Dl 23/2020) al 31 dicembre 2020 e se le perdite di capitale originano dalla crisi economica causata dall’epidemia. La norma ha destato dubbi con riguardo alla sua concreta portata applicativa. Tuttavia, finora è sembrato pacifico che in caso di perdite di capitale incidenti sul minimo legale, gli amministratori delle società interessate, a partire dal 1° gennaio 2021, avrebbero dovuto applicare il regime pre- Covid. La riscrittura totale dell’articolo 6 intende evitare di mettere in un angolo le aziende che dovranno vedersela con gli effetti della pandemia per un tempo che si protrae oltre l’anno corrente. Il nuovo articolo 6 al comma 1 stabilisce che per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446 (commi 2 e 3), 2447, 2482-bis (commi 4, 5 e 6 e 2482-ter) del Codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (articoli 2484 comma 1 n. 4 e 2545-duodecies). La norma prosegue, ai commi 2 e 3, prevedendo che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è posticipato al quinto esercizio successivo e l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del Codice civile l’assemblea, convocata senza indugio dagli amministratori, può deliberare di rinviare le decisioni che ne conseguono alla chiusura del quinto esercizio successivo. Fino alla data di tale assemblea, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. Infine, il comma 4 obbliga una distinta indicazione di tali perdite in nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio. La ratio di tale ultima disposizione è quella di discernere le “perdite Covid” che godono della temporanea sospensione quinquennale dalle altre perdite eventualmente conseguite nel corso dello stesso quinquennio, che non possono godere dell’agevolazione. Sembra infine risolto il problema delle società con esercizio a cavallo ora incluse nel lessico della norma; pertanto, rientrerebbero, ad esempio, gli esercizi 1° aprile 2020/31 marzo 2021 o 1° luglio 2020/30 giugno 2021 mentre gli esercizi a cavallo fra il 2019 e il 2020.

Il Sole 24 Ore 

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