Il sindaco non risponde in modo automatico per ogni fatto dannoso che si sia determinato nella vita della società, quasi avesse una posizione generale di garanzia. Egli è responsabile ove sia possibile sostenere che se si fosse attivato utilmente, in base ai poteri di vigilanza conferitigli dall’ordinamento e alla diligenza pretesa dal ruolo ricoperto, il danno sarebbe stato evitato. È questo in estrema sintesi il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità in merito alle responsabilità dei sindaci a seguito di danni causati dagli amministratori. Si tratta di una tematica molto delicata che interessa numerosi professionisti, spesso esposti a richieste risarcitorie, anche a distanza di anni, per omessa vigilanza sull’operato degli amministratori e quindi dei danni subiti dalla società e dai creditori per tale comportamento omissivo. Le azioni di responsabilità Di frequente, infatti, i curatori promuovono azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci della società fallita. La maggior parte di queste azioni contro i componenti dell’organo di controllo ha per oggetto casi di culpa in vigilando (articolo 2407, comma 2, codice civile), in base alla quale i sindaci rispondono – in solido con gli amministratori per i fatti e le omissioIorioni di questi ultimi – del mancato corretto esercizio dei propri doveri, circostanza che avrebbe evitato il danno. Poiché l’azione di responsabilità può essere proposta sia dai soci, sia dai creditori, il curatore, per il ruolo ricoperto, cumula in sé entrambe le azioni in questione. Da evidenziare che la quasi totalità dei professionisti che assumono incarichi in collegi sindacali ha un’idonea copertura assicurativa per cautelarsi da queste azioni di responsabilità. Tuttavia proprio questa cautela sembra rappresentare una delle principali ragioni della ampia e generalizzata diffusione delle azioni dei curatori. La copertura assicurativa garantisce infatti in sede di transazione, il pagamento di somme al fallimento, ancorché di gran lunga inferiori alle iniziali pretese. Ciò a comprova che, di sovente, le richieste sono esose rispetto alle reali responsabilità effettivamente verificatesi nel controllo della gestione dell’impresa. La sensazione, in buona sostanza, è che varie azioni di risarcimento abbiano assunto la funzione di apportare somme all’attivo fallimentare e non quella di aggredire professionisti realmente responsabili nell’amministrazione o nel controllo della società. La giurisprudenza Nel delineato contesto la più recente giurisprudenza di legittimità (tra le ultime Cassazione, sentenze 28357/2020 e 28358/2020) ha ribadito che il sistema di diritto societario configura in capo ai sindaci, ai sensi dell’articolo 2407 del codice civile, una responsabilità per fatto proprio omissivo, da correlarsi alla condotta degli amministratori. I doveri di controllo imposti ai sindaci sono certamente contraddistinti da una particolare ampiezza, poiché si estendono a tutta l’attività sociale, in funzione della tutela e dell’interesse dei soci e di quello, concorrente, dei creditori sociali. La responsabilità può scattare in presenza dell’inosservanza del dovere di vigilanza. Ciò accade quando i sindaci non abbiano rilevato una macroscopica violazione o non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità (Cassazione 13517/14 e 23233/13). Come in tutti i casi di concorso omissivo nel fatto illecito altrui, occorre però provare tutti gli elementi costitutivi del giudizio di responsabilità. E quindi: a) l’inerzia del sindaco rispetto ai propri doveri di controllo; b) l’evento da associare alla conseguenza pregiudizievole derivante dalla condotta dell’amministratore; c) il nesso causale, da considerare esistente ove il regolare svolgimento dell’attività di controllo del sindaco avrebbe potuto impedire o limitare il danno. Il nesso, in particolare, deve essere provato evidenziando che l’omessa vigilanza sia stata la causa del danno se, in base a un ragionamento controfattuale ipotetico, l’attivazione del controllo lo avrebbe ragionevolmente evitato (o limitato).
La responsabilità del sindaco non è automatica nei fallimenti
Il Sole 24 Ore