Transazione fiscale, le Entrate devono motivare il rifiuto

Se l’agenzia delle Entrate intende rifiutare una proposta di transazione fiscale deve motivare in modo puntuale le ragioni che la inducono a discostarsi dalle indicazioni del professionista attestatore. Al fine di confutare le risultanze di piano, inoltre, gli uffici dovranno attivare una interlocuzione preventiva con il contribuente, in modo da realizzare un contraddittorio propedeutico alla valutazione finale della proposta. Nei criteri di valutazione della convenienza della proposta, inoltre, i precedenti fiscali del contribuente non dovrebbero trovare spazio. La circolare 34/E/2020 delle Entrate, che per espressa precisazione della stessa ha sostituito tutte le precedenti istruzioni in materia di transazione fiscale, rappresenta, per certi versi, una rivoluzione copernicana rispetto alle prassi degli uffici. La funzione dell’attestatore Una affermazione di notevole rilevanza riguarda la figura del professionista che deve attestare la fondatezza della proposta, sulla base dei principi di revisione legale. Viene infatti asserito a chiare lettere che la relazione in esame, se redatta correttamente, attribuisce «un valore presuntivo alle prospettazioni e alle conclusioni contenute nella proposta». Qualora poi le conclusioni del professionista siano confermate dalle relazioni del commissario giudiziale, le prime assumono una attendibilità ancora maggiore. Pertanto, laddove l’ufficio sia orientato a rigettare l’offerta di transazione, il provvedimento negativo dovrà essere motivato puntualmente, sulla base di elementi oggettivi, senza che vi sia spazio a considerazioni personali apodittiche dell’ufficio. In materia di determinazione del valore di realizzo degli immobili, ad esempio, si prescrive di non limitarsi a riscontrare i valori Omi ma di integrare gli stessi con informazioni rilevate dai siti delle agenzie di intermediazione o dai borsini immobiliari. In caso di valutazione di un piano di continuità aziendale, occorre esaminare, a riscontro, studi di settore predisposti dalle associazioni di categoria. Il contraddittorio con il contribuente Una considerazione di grande portata anche sistematica, oltre che operativa, riguarda il rispetto del contraddittorio preventivo. Si rileva in particolare che in tutti i casi in cui il Fisco intenda mettere in discussione i contenuti della proposta, lo stesso deve comunicare per tempo le sue valutazioni allo scopo di consentire una “interlocuzione” preliminare con il contribuente. Il medesimo passaggio è riportato in merito alla sostenibilità delle previsioni di continuità diretta o indiretta. Nella circolare non vi è traccia di riferimenti all’ordinamento unionale ma sembra indubbio che, soprattutto laddove si controverta anche di Iva, le suggestioni sulla obbligatorietà del contatto preventivo con il contribuente appaiono inevitabili. I precedenti fiscali Un’altra “cattiva abitudine” degli uffici castigata dalla circolare riguarda il concetto della “meritorietà” della transazione fiscale. In sostanza, si legge spesso nei provvedimenti del Fisco che le ragioni del rifiuto sono rappresentate (magari non solo ma anche) dalla condotta del contribuente. Si asserisce, in altri termini, che poiché l’interessato ha ripetutamente violato la normativa fiscale egli, per ciò stesso, non “merita” l’ammissione alla transazione. Si tratta tuttavia di assunzione completamente errata, alla luce della piana lettura della normativa di riferimento. E invero, nell’articolo 182-ter della legge fallimentare è affermato senza equivoci che l’unico criterio utilizzabile ai fini della valutazione di convenienza della transazione è il miglior risultato così ottenuto rispetto alle alternative liquidatorie. La transazione ha infatti l’unica funzione di massimizzare il gettito dell’Erario e non già quello di punire o premiare il soggetto passivo. Allo scopo, vi è l’apparato sanzionatorio amministrativo e penale. La circolare 34/E supporta tale conclusione quando asserisce, a chiare lettere, che la condotta del contribuente «non debba generalmente inficiare o pregiudicare la valutazione della convenienza della proposta, ma debba essere posta su un piano diverso rispetto a quest’ultima». Fanno eccezione le fattispecie più gravi che meritano una particolare attenzione. Si fa l’esempio delle operazioni di distrazione del patrimonio sociale, anche attraverso cessioni simulate, o dell’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Anche in questo caso, tuttavia, senza porre preclusioni assolute ma al fine di verificare con maggiore attenzione l’offerta di transazione. In caso di ripetute violazioni degli obblighi fiscali (ad esempio, omessi versamenti), si segnala l’esigenza di considerare che le stesse possano essere state causate dalla crisi. Percentuali di soddisfazione Un’ultima notazione riguarda l’affermazione secondo cui non esistono percentuali minime di soddisfazione del credito erariale che le proposte devono rispettare. Tutt’al contrario, si intima agli uffici di evitare di imporre ai contribuenti tempi o importi di fatto impossibili da rispettare.

Il Sole 24 Ore 

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